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Le ultime novità emerse dalla sentenza della Corte di Cassazione del 20 giugno 2023 in merito alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti dal dipendente nel caso di cessazione del rapporto di lavoro
L’art. 36, comma 3, della Costituzione sancisce il diritto irrinunciabile alle ferie retribuite in quanto diretto al recupero delle energie psicofisiche spese per la prestazione lavorativa.
Le ferie retribuite non godute non sono perse per il dipendente, senza che costui possa legittimamente pretendere il risarcimento del danno attraverso il pagamento di un’indennità pecuniaria sostitutiva.
Questo criterio interpretativo è stato ripetutamente affermato sia dalla giurisprudenza di Cassazione che da sentenze della Corte di Giustizia Europea, che hanno per l’appunto riconosciuto al lavoratore il diritto di beneficiare dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per cause a sé non imputabili.
Nelle recenti pronunce rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (6/11/2018), si evidenzia come il lavoratore non possa perdere il diritto all’indennità per le ferie non godute, neppure nel caso in cui non abbia richiesto di fruirne durante il periodo di servizio, senza che prima venga appurato (e questo rappresenta un monito ai giudici nazionali) se lo stesso lavoratore sia stato effettivamente posto dal suo datore nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite.
Sarà quindi il datore di lavoro, e non certo il lavoratore, ad essere gravato dall’onere di dimostrare, in caso di contenzioso, di aver adottato tutte le misure atte a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto a cui il lavoratore abbia, nonostante tutto, rinunciato volontariamente con conseguente perdita della corrispondente indennità finanziaria.
Dello stesso avviso recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 15652/2018 e 17643/ 2023) che, anticipando le indicazioni comunitarie, hanno affermato che sussiste l’obbligo da parte del datore di dimostrare di aver proposto al lavoratore uno specifico periodo di riposo e che costui avrebbe immotivatamente respinto, rimanendo a suo carico gli effetti pregiudizievoli del mancato raggiungimento della prova.
Secondo i Giudici di legittimità, quindi, in ossequio alla posizione assunta dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, detto diritto non può essere in alcun modo violato, essendo a tal fine ininfluente la circostanza che il dirigente pubblico ha il potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, dichiarando il suo diritto a ricevere la richiesta indennità sostitutiva delle ferie.
Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 353/2020. ha creato un importante precedente giurisprudenziale che recepisce finalmente quelle richieste che venivano formulate dagli avvocati nelle loro citazioni per ottenere giustamente anche quegli interessi denominati dalla dottrina come INTERESSI COMPENSATIVI ex art. 1499 c.c., dovuti allo specializzando, in quanto destinati a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione.
Nel concreto, in considerazione dell'elevato tasso d'interesse prodotto dalle lettere interruttive, (realizzate negli anni 90 e 2000) si potrà beneficiare di emolumenti vicini al doppio di quanto già percepito per la borsa di studio.
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DIRIGENTI MEDICI: L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’
IL RIFIUTO DELLE AZIENDE OSPEDALIERE A CORRISPONDERE L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E’ ILLEGITTIMO.
Le attuali disposizioni legislative prevedono che i dirigenti sanitari, a tempo indeterminato o determinato, possano optare per il rapporto di lavoro esclusivo, allorché scelgano di esercitare l'attività libero professionale all’interno dell’azienda.
Su tale particolare tipologia di attività è intervenuto anche il CCNL dell’8 giugno del 2000, che nel recepire i principi del d.lgs. n. 502/92, come modificato dal d.lgs. n. 299/99, ha regolato la materia sia sotto il profilo giuridico che economico.
Per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, il citato d.lgs. n. 502/92, prevede uno specifico trattamento economico aggiuntivo per la definizione del quale rinviava ai contratti collettivi di lavoro.
A tal fine i CCNL dell’8 giugno 2000, all’art.42, hanno istituito un particolare emolumento denominato “indennità di esclusività”, nei confronti di quei dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria.
Essa, è erogata per 13 mensilità ed è articolata in fasce che vengono conseguite a seguito del raggiungimento di 5 anni di esperienza professionale e previa valutazione positiva.
I professionisti a cui spetta il suddetto emolumento sono:
a) dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa;
b) dirigenti con incarichi di direzione di struttura semplice o di altra specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo con esperienza professionale nel S.S.N. superiore a 15 anni;
c) dirigenti con incarichi di direzione di struttura semplice o di altra specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo con esperienza professionale nel S.S.N. tra 5 e 15 anni;
d) dirigenti con esperienza professionale nel S.S.N. sino a 5 anni.
Tuttavia, con l’art. 9, co. 1, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 è stato sancito il blocco degli incrementi retributivi dei dirigenti medici per gli anni 2011, 2012 e 2013, blocco prorogato sino al 31.12.2014 dal D.P.R. n. 122/2013.
Recita, in particolare, l’art. 9 che “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento complessivo dei singoli dipendenti […] non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva […] fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate”.
In altre parole, secondo la disposizione citata, il blocco degli emolumenti deve ritenersi escluso nel caso di “eventi straordinari” che incidono sulla dinamica salariale, vale a dire nel caso di eventi che modificano la tipologia e le condizioni della prestazione resa.
La suddetta norma ha dato origine ad una spinosa querelle in merito alla sua applicazione o meno all’indennità di esclusività ed ha portato numerose Aziende Ospedaliere a bloccare il pagamento del menzionato emolumento.
Ed invero, è bene precisare che il rifiuto, da parte delle aziende Ospedaliere, alla corresponsione dell’indennità di esclusività in funzione del blocco di cui all’art. 9, co 1, del D.L. 78/2010, è assolutamente illegittimo.
Quanto appena esposto trova conferma nell’inequivoca presa di posizione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, espressa nel documento n. 11/17/CR06/C1 del 10 febbraio 2011.
Nel suddetto documento, è stato, infatti, espressamente previsto che l’indennità di esclusività non rientra né nelle voci retributive relative al trattamento fondamentale, né in quello accessorio previste dal CCNL del 2000 e successive modifiche, bensì negli “effetti derivanti da effetti straordinari da eventi straordinari della dinamica retributiva”.
Sul punto, è stato, in particolare, disposto che “sono fatti salvi nel corso del triennio di riferimento, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, vale a dire le variazioni retributive in aumento conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa” tra cui:
“attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio, di un incarico con funzioni superiori; l’indennità di esclusività conseguita per l’effetto dell’attribuzione di incarico di struttura complessa o di incarichi funzioni diverse al maturare di superiore fasce di anzianità; passaggio dal regime di esclusività al regime di esclusività”.
La più recente giurisprudenza di merito, ha ritenuto illegittimo il rifiuto delle aziende ospedaliere di corrispondere, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al CCNL dei medici-veterinari, di riconoscere l’indennità di esclusività, condannando le medesime al versamento delle differenze retributive spettanti ai dirigenti medici.
Pertanto a seguito della mancata attuazione dell’art. 9, co 1, del D.L. n. 78/2010, i dirigenti medici che abbiano già superato il primo quinquennio di attività professionale esclusiva e che abbiano subito illegittimamente il blocco del pagamento dell’indennità di esclusività. possono agire innanzi al giudice del lavoro.
Attraverso l'azione legale intrapresa dallo studio sarà possibile
ottenere il recupero della borsa di studio delle differenze retributive.
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► A seguito dei lunghi iter giudiziari, il diritto dei medici che si sono specializzati tra il 1983 ed il 2007, per l'ottenimento dei diritti economici previsti dal decreto legislativo 257/91, è stato oramai pacificamente riconosciuto.
La giurisprudenza ha infatti oramai consolidato il diritto alla remunerazione anche in favore di quei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione a far data dal 1983, data di emanazione della direttiva comunitaria che, come ben noto, aveva previsto il diritto ad un riconoscimento economico in favore dei medici specializzandi.
Nonostante i termini fissati dalla Comunità Europea per l'adeguamento alle proprie direttive, lo Stato Italiano è rimasto inerte fino al 1991.
E' stato presentato al Senato il disegno di legge n. 1269 a cura degli onorevoli D'Ambrosio Lettieri e Augello che prevede un indennizzo forfettario per coloro che hanno frequentato le scuole di specialità fra gli anni accademici 1991/1992 e 2005/2006.
Si segnala pertanto la possibilità di ottenere stragiudizialmente, qualora tale disegno dovesse divenire legge di Stato, un rimborso forfettario per coloro che hanno frequentato le scuole di specialità senza percepire l'intera borsa di studio così come erogata agli specialisti post 2007.
Tale possibilità è limitata solamente a coloro i quali avranno un contenzioso legale in atto prima che il disegno di legge entri in vigore.
Quindi l'adesione all' AZIONE LEGALE è funzionale per tutti quegli specialisti che non avendo interrotto la prescrizione, vogliano garantirsi la possibilità di ottenere un ristoro forfettario per gli anni di specialità frequentati senza aver ottenuto la borsa di studio così come erogata agli specialisti post 2007.
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